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Assicurazione per compravendita con donazione

Come evitare rischi in caso di acquisto di una casa proveniente da una donazione

Acquistare un immobile che proviene da una donazione rischia di far trovare l’acquirente in una situazione indesiderata e pericolosa: i legittimari, entro i dieci anni successivi al decesso del donante e all’apertura della sua successione, possono esercitare quella che viene chiamata l’azione di riduzione, con lo scopo di far valere i propri diritti ereditari. Oppure, nel caso in cui non siano riusciti a soddisfare i loro diritti ereditari attraverso la riduzione, per ottenere la restituzione del bene o il suo controvalore, possono esercitare, verso di te che sei il potenziale acquirente, nei venti anni successivi alla donazione, fino a quando il donante è ancora in vita, quella che viene chiamata l’azione di restituzione. I legittimari possono impugnare e rendere nulla una donazione, poiché, per legge, hanno diritto a una quota di eredità, e quindi possono rientrare in possesso dell’immobile oggetto di donazione o possono ottenere il controvalore monetario. A questo punto si può far riferimento ad un’assicurazione per compravendita con donazione che è la migliore soluzione, non solo per garantire la commercialità dell’immobile, ma anche per la sicurezza della compravendita stessa. Questo tutela il potenziale acquirente e permette di evitare situazioni spiacevoli.

In base al tipo di polizza assicurativa che si stipula, il beneficiario dell’assicurazione per compravendita con donazione ottiene la garanzia di proteggere i propri interessi economici in caso di compravendita (acquisto o vendita), locazione o richiesta di finanziamento per l’acquisto di un immobile proveniente da donazione. Il beneficiario della polizza, che sia l’acquirente o la banca, viene così tutelato anche a distanza di decenni dal momento della sottoscrizione del contratto, rimanendo indenne dall’eventuale danno economico che potrebbe avere nel caso in cui i terzi legittimari riuscissero ad acquisire un diritto sull’immobile proveniente da donazione, a seguito di esito favorevole della loro azione di restituzione. Se invece si dovesse giungere ad un pagamento di un indennizzo nel caso in cui l’immobile proveniente da donazione diventi oggetto di una controversia legale da parte dei legittimari che vogliono rientrare in possesso del bene donato oppure ottenerne il controvalore monetario, allora l’indennizzo corrisponde: al valore del bene immobile al momento della richiesta del risarcimento, nel caso in cui si dovesse restituire la casa; alla somma di denaro che si dovrebbe dare ai legittimari come alternativa alla restituzione dell’immobile; al mancato guadagno e/o alle spese sostenute, e quindi ai danni liquidati che si dovrebbero eventualmente pagare, al termine del giudizio definitivo, al conduttore, a cui si è affittata la casa proveniente da donazione, e che si trova costretto a liberarla in seguito all’azione di restituzione dei terzi legittimari.

Quindi l’assicurazione per compravendita con donazione tutela l’acquirente di un immobile proveniente da una donazione oppure l’istituto di credito che finanzia l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile proveniente da una donazione. L’assicurazione può sottoscriverla il donante, il donatario, il terzo acquirente, l’istituto di credito.

Chiunque abbia interesse a proteggere il valore economico della transazione può, quindi, pensare di stipulare un’assicurazione per compravendita con donazione.

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