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28 aprile 2022: Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro

D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza

Si poteva evitare?? Si doveva!!! A Roma due morti in due giorni:ieri caduta da ponteggio (non aveva imbracatura o non era ancorato al ponteggio) e oggi caduta nel vano corsa ascensore durante intervento di manutenzione nella sede del Ministero degli Esteri,la Farnesina.

Ieri, attraversavo le strisce pedonali col verde e per un pelo non sono stata investita da un suv con automobilista “sportivo”, ha frenato con grande padronanza di riflessi e sono salva…sarebbe stato un incidente. Sliding doors.

Scriviamolo in chiaro: gli “incidenti sul lavoro” invece sono quasi sempre la conseguenza della inottemperanza alle norme sulla Sicurezza che purtroppo vengono sottovalutate o ignorate, in alcuni casi, derise: <<ho fatto de’ peggio architè>>, mi sento spesso ripetere.

Il Decreto legislativo della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)  ha come obiettivo quello di garantire un ambiente di lavoro sano e confortevole affinché i dipendenti lavorino in sicurezza.

Iniziamo col dire che la Sicurezza sul Lavoro è un adempimento obbligatorio, non facoltativo. Le figure coinvolte nell'applicazione del decreto sicurezza sono: il datore di lavoro, il medico competente, il responsabile sicurezza prevenzione e protezione (RSPP), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i preposti e tutti i lavoratori. In particolare, il datore di lavoro, ha una responsabilità non delegabile: è il principale responsabile della valutazione dei rischi in azienda; Il decreto legislativo 81/08 impone sia redatto un documento di valutazione dei rischi (DVR) che valuti la probabilità di accadimento di un incidente e del danno che questo può provocare. La sicurezza impone che si definiscano, per ciascun rischio presente in azienda, le misure di prevenzione e di protezione!

Le misure di prevenzione della sicurezza sul lavoro sono principalmente:  la formazione, l'addestramento, la consapevolezza dei lavoratori circa i rischi cui sono esposti. Tutti i lavoratori devono essere formati sui rischi presenti in azienda; gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e l'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 disciplina i contenuti minimi della formazione. Tale formazione, a prescindere dalla tipologia di rischio, ha scadenza quinquennale.

Nel 2003, come Tecnico, ho frequentato il primo corso di 120 ore sulla Sicurezza, regolarmente rinnovato con 40 ore ogni 5 anni al fine di ricoprire il ruolo di Coordinatore della Sicurezza sui Cantieri Temporanei e mobili. Nel 2020, con l’avvicendarsi di tutti gli innumerevoli Decreti Covid-19 e “Rilancio, ho preso la decisione di non ricoprire più la carica di CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione) dopo essermi scontrata con quella che viene definita genericamente “forza maggiore” e che mi trova puntualmente impotente di fronte alla frase di cui sopra: <<ho fatto de’ peggio architè>>!!!

Questo non mi salva dalle Responsabilità quale D.L. ma, in questo caso, il rapporto di fiducia col Committente come Progettista può giocare a favore di una pratica quotidiana della Sicurezza e lo spauracchio delle “dimissioni se non…”(sigh), funziona quasi sempre. Il problema resta: non c’è consapevolezza dei rischi, non ce l’ha il Committente e spesso non ce l’hanno i lavoratori.

Come dicevamo, la formazione dei lavoratori è un obbligo, il datore di lavoro deve assicurarsi che tutti l'abbiano ricevuta almeno all'assunzione e poi eventualmente al cambio di mansione: introduzione di nuovi macchinari e/o procedure di lavoro, introduzione di preparati e sostanze pericolose ecc...

L’argomento è davvero ampio ma vorrei riassumere qualche nozione interessante per chi si appresta a comprare ed, eventualmente, ristrutturare casa. [La mia ultima cliente, prima di prendere sul serio quanto le raccomandavo riguardo alla nomina di un CSE, ha chiesto: alla Collega d’ufficio reduce da una ristrutturazione anche lei (non aveva nominato nessun CSE, per carità!), alla Farmacista, alla Commercialista e infine credo, alla Parrucchiera che le avrà consigliato di fidarsi di me.]

Nel caso di lavori di Manutenzione Straordinaria (per semplificare: se modifico la planimetria dell’immobile) il proprietario dell’immobile o chi effettua i lavori con autorizzazione scritta da parte del proprietario, è tenuto a nominare un Progettista e un Direttore dei Lavori (di solito è un unico Tecnico che ricopre entrambi i ruoli). Dovrà poi nominare una Ditta per i lavori Edili, dopo essersi assicurato che la Ditta sia Iscritta alla Camera di Commercio per i lavori che dovrà effettuare, che sia provvista di DURC (documento unico di regolarità contributiva), che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano regolarmente assunti…

Stilato il Capitolato Lavori, si dovrà stabilire se la Ditta in questione eseguirà con propri mezzi e risorse umane tutte le lavorazioni. Se per effettuare alcune delle lavorazioni previste ( per esempio l’installazione di un Impianto canalizzato di aria condizionata o sostituzione di infissi) dovranno essere nominate altre Ditte, anche solo un’altra ditta, il Committente è tenuto a nominare un CSP/CSE che dovrà provvedere a stilare un PSC (piano di sicurezza e coordinamento tra le Imprese). Ogni impresa dovrà fornire al CSE tutta la documentazione relativa alla Sicurezza e dovrà provvedere a preparare e portare in Cantiere il POS (piano operativo di sicurezza).  Nel PSC verrà stabilito un Cronoprogramma (GANTT), un grafico a barre che mostra la pianificazione delle attività previste durante i lavori, questo al fine di ridurre i rischi evitando che la presenza disordinata sul cantiere senza programmazione possa arrecare danni più o meno gravi ai lavoratori.

Se siete arrivati a leggere fin qui, sappiate che è solo il riassunto del riassunto del riassunto, che per restare vivi bisogna usare testa, responsabilità e competenza. L’improvvisazione lasciamola agli attori!!! Arch. Sabina Morra

sabina.morra70@gmail.com

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