Le novità di Mieli Case

Eventi e Notizie dal mondo immobiliare

Decreto MiTE (Ministero Della Transazione Ecologica)

Prezzi Bonus Edilizi

Ricollegandoci alle note di gennaio 2022 riguardo all’obbligo dell’Asseverazione Congruità dei Prezzi introdotto dal Decreto Anti Frodi (DL 157/2021), vogliamo ricordare che, con la Legge di Bilancio 2022, in caso di utilizzo degli strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, è stato esteso l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato, per le spese connesse agli interventi elencati nel comma 2* dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

*<<…le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per

le spese relative agli interventi di:

  1. a) recupero del patrimonio edilizio
  2. b) efficienza energetica
  3. c) adozione di misure antisismiche
  4. d) recupero o restauro della facciata degli  edifici  esistenti,

ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna

  1. e) installazione di impianti
  2. f) installazione  di  colonnine  per  la  ricarica  dei  veicoli

elettrici >>

 

L’asseverazione è rilasciata dal tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è necessario fare riferimento:

  • ai prezzari(articolo 119 del Decreto rilancio, comma 13, lettera a)
  • ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della Transizione Ecologica (MiTE)

Proprio in relazione a quest’ultimo punto, il Decreto MiTE prezzi Bonus Edilizi definisce i costi massimi specifici, distinti per tipologia di intervento con individuazione della spesa specifica massima ammissibile, per gli interventi di efficienza energetica ricompresi nelle discipline EcobonusSuper EcobonusBonus CasaBonus Facciate e di incentivazione delle colonnine di ricarica elettricanei casi di accesso alle opzioni di sconto in fatture e cessione del credito.  Il superamento dei costi dei lavori edilizi rispetto alle cifre massime determinate nel decreto comporterà l'applicazione delle agevolazioni fiscali solo entro quei limiti, per la parte eccedente quelle somme non si applicherà il bonus fiscale (Superbonus o altra agevolazione).

Il tanto atteso Decreto MiTE, la cui pubblicazione era programmata per il 9 febbraio 2022, è stato firmato dal Ministro Roberto Cingolani il 14 febbraio, l’entrata in vigore è prevista a 30 giorni dalla sua pubblicazione. Contrariamente a quanto riportato nella bozza circolata nei giorni precedenti alla firma, i costi indicati saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, Oneri Professionali e costi di posa in opera.Il provvedimento normativo è composto da 5 articoli accompagnati dall’Allegato A.

Quanto previsto dal Decreto, si applica ai soli casi di accesso alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio. Le disposizioni si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto, ovvero 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per le altre tipologie di intervento non previste dall’Allegato A, invece, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezzari regionali e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio dove è sito l’edificio o i prezzari DEI.

All’Art. 3 sono specificati i Costi massimi ammissibili: fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A.

Il decreto non contiene un prezzario e non sostituisce i prezzari, che rilevano il costo medio tipico di un mercato, ma fissa dei tetti per gli incentivi, cioè la soglia massima!

L’Allegato A contiene prezzi per categoria di lavorazione che di seguito elenchiamo:

 Riqualificazione energetica, Strutture opache orizzontali (isolamento coperture), Strutture opache orizzontali (isolamento pavimenti), Strutture opache verticali (isolamento pareti perimetrali), Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi (suddivise per Zone Climatiche), Impianti a collettori solari, Impianti con micro-cogeneratori (impianti di potenza inferiore a 50 kW, in grado di produrre allo stesso tempo calore ed elettricità usando lo stesso combustibile), Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione, Impianti con pompe di calore, Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (materiali di origine biologica in grado di essere impiegati per produrre energia pulita), Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore.

L’argomento, tutt’altro che avvincente, che sembra creare anelli concentrici come dopo aver lanciato un sasso nell’acqua, mi ha “appassionata” in questi ultimi mesi per essermi trovata come professionista incaricato alla Progettazione e D.L. a parlare con i committenti quasi solo di pratiche burocratiche e fiscali finalizzate al ridurre i costi delle lavorazioni e delle forniture…volevo fare l’Architetto!!!

Arch. Sabina Morra

sabina.morra70@gmail.com

Archivio

Eventi e Notizie passate