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Decreto Salva Casa

Cosa c’è da sapere

Grandi novità in arrivo per chi ha commesso qualche irregolarità nei lavori in casa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69, anche conosciuto come Decreto Salva Casa recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Obiettivo semplificare le procedure e a ridurre la burocrazia per una serie di lavori che non richiedono permessi specifici. Tra le principali novità del Decreto Salva Casa troviamo in primo luogo quelle riguardanti la semplificazione delle opere di protezione solare. Via libera così alla chiusura di porticati con le Vepa, ossia le vetrate panoramiche, senza bisogno di autorizzazioni specifiche. Così allo stesso modo, tra gli interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo sono inserite le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende di diverse tipologie con elementi di protezione mobili o regolabili, addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, queste opere non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici. Il Decreto Salva Casa introduce importanti novità in tema di tolleranze costruttive che riguardano le variazioni nelle dimensioni degli edifici e che ora possono essere sanate entro specifici limiti basati sulla superficie utile dell’immobile, in particolare 2% per superfici superiori a 500 mq; 3% per superfici tra 300 mq e 500 mq; 4% per superfici tra 100 mq e 300 mq; 5% per superfici inferiori a 100 mq. Si introducono anche tolleranze esecutive, che si riferiscono a irregolarità geometriche e modifiche minori rispetto al progetto originario, e per cui è prevista la sanatoria per i seguenti interventi realizzati entro il 24/05/2024: Dimensionamento ridotto dell’edificio: piccole riduzioni nelle dimensioni complessive dell’edificio rispetto al progetto originario; Mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali: la non realizzazione di elementi decorativi o architettonici che non influenzano la struttura portante dell’edificio; Irregolarità esecutive di muri interni ed esterni: piccole variazioni nelle posizioni e nelle dimensioni dei muri. Diversa collocazione di aperture interne: spostamenti o modifiche nella posizione di porte e finestre interne; Difforme esecuzione di opere di manutenzione ordinaria: variazioni nell’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria che non modificano significativamente l’aspetto dell’edificio. Correzioni di errori progettuali in cantiere: rettifiche apportate direttamente in cantiere per correggere errori progettuali. In merito poi alle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza del Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, possono rimanere installate, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità. Gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata, che deve indicare le comprovate e obiettive esigenze suddette e l’epoca di realizzazione della struttura con allegazione di documentazione. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. Resta ferma la possibilità per il Comune competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell’opera. Inoltre, il decreto consente mediante Scia (fatte salve le norme regionali più favorevoli) nella singola unità immobiliare il cambio d’uso senza opere: all’interno della stessa categoria funzionale (cd. cambio “orizzontale”) nel rispetto delle normative di settore; gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere specifiche condizioni; tra diverse categorie funzionali (c.d. cambio “verticale”) nelle zone A, B e C, se la forma di utilizzo è conforme a quella prevalente nell’immobile; gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere specifiche condizioni. Se l’unità immobiliare si trova al piano terra, il cambio è consentito nei soli casi previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio; in questi casi il mutamento non è assoggettato al reperimento di standard o parcheggi.

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